chi siamo

           


 

Statuto dell'associazione

Statuto dell'associazione**

 

Capo Primo – Finalità e attività


Art. 1 – Associazione «cittàcomune»
E' stata costituita l’associazione politico-culturale «cittàcomune». L’Associazione ha sede a Piacenza in via Borghetto 2/i. L’Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 – Finalità e attività
Lo scopo che si propone l’Associazione è quello di contribuire al dibattito culturale e politico attraverso la ricerca; la riflessione teorica; il confronto dialettico con altre associazioni, partiti politici e organizzazioni sindacali; l’organizzazione di iniziative aperte alla cittadinanza; la pubblicazione, in proprio o unitamente ad altri soggetti, di testi o riviste periodiche.
L’Associazione persegue lo sviluppo politico e culturale dei cittadini che si richiamano ad ideali democratici e progressisti, alla promozione dei diritti umani, al perseguimento di una migliore organizzazione sociale, al rispetto di ogni etnia, religione ed orientamento sessuale, alla difesa delle libertà individuali e collettive, alla ricerca di un modello di sviluppo socialmente giusto, economicamente equo ed ecologicamente sano. L’Associazione politico culturale «cittàcomune» si propone di fornire il suo contributo alla vita politica cittadina e alle fondamentali scelte amministrative, interloquendo in modo critico con movimenti, partiti, singoli esponenti operanti nelle istituzioni, sempre anteponendo problemi e scelte concrete alle appartenenze, il bene pubblico agli interessi particolari, la corresponsabilizzazione dei cittadini al decisionismo autoreferenziale. L’Associazione politico-culturale «cittàcomune» si riserva la possibilità di partecipare a competizioni elettorali direttamente con una propria lista o unitamente ad altre realtà, sempre muovendo dal fondamentale presupposto che i Soci non sono vincolati da tale decisione e che la mancata adesione alla lista elettorale non pregiudica in nessun modo la partecipazione alle altre iniziative dell’Associazione.

 


Capo Secondo – Soci


Art. 3 – Principi
Tutti coloro che condividono gli scopi dell’Associazione possono divenirne Soci tesserandosi e versando la relativa quota annuale. Il Comitato Direttivo può rifiutare il tesseramento ad aspiranti nuovi Soci o a Soci in precedenza tesserati unicamente nel caso questi manifestino opinioni o compiano attività in palese contrasto con le finalità dell’Associazione di cui all’art. 2. La persona a cui è stato negato il tesseramento dal Comitato Direttivo può presentare istanza all’Assemblea Generale che si esprime in merito con decisione vincolante e definitiva. Non costituisce comunque causa ostativa al tesseramento l’iscrizione o la partecipazione alle attività di altre associazioni o partiti politici che si richiamano a principi democratici come pure la partecipazione a competizioni elettorali in liste con le medesime caratteristiche. I Soci determinano su base paritaria le scelte e gli indirizzi dell’Associazione. Non è prevista alcuna sanzione disciplinare a carico dei Soci.


Art. 4 – Categorie di Soci e quota associativa
I Soci si suddividono in:

  • Soci Fondatori – che consentono l’inizio delle attività dell’Associazione e che conferiscono un contributo economico sulla base delle loro possibilità

  • Soci Sostenitori – per i quali è prevista una quota annuale di € 100,00

  • Soci Ordinari – per i quali è prevista una quota annuale di € 50,00

  • Soci Giovani – (studenti o comunque di età inferiore a 25 anni) per i quali è prevista una quota annuale di € 20,00

  • Soci Onorari – per i quali non è prevista una quota associativa

L’Assemblea Generale annualmente e a maggioranza semplice stabilisce le quote associative per l’anno successivo.


Art. 5 – Soci Fondatori
Soci Fondatori sono coloro che aderiscono all’Associazione entro la prima Assemblea Generale. Dal momento in cui si è svolta la prima Assemblea Generale, sono state elette le cariche sociali ed ha inizio la regolare attività dell’Associazione la qualifica di Socio Fondatore si converte automaticamente in quella di Socio Ordinario.


Art. 6 – Soci Sostenitori, Soci Ordinari, Soci Giovani
I Soci contribuiscono su base paritaria agli indirizzi dell’Associazione, le diverse qualifiche rilevano esclusivamente ai fini
della determinazione della quota associativa. Tutti i Soci possono partecipare alle assemblee, hanno uguale diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali a prescindere dalla quota associativa e dall’anzianità di iscrizione. Non hanno tali diritti esclusivamente coloro che si sono tesserati nei trenta giorni antecedenti alle assemblee. La quota di Socio si perde soltanto per il mancato tesseramento o per il recesso che deve essere comunicato per iscritto al Comitato Direttivo.


Art. 7 – Soci Onorari
L’Assemblea Generale può nominare ogni anno alcuni Soci Onorari, riconoscendoli per le loro caratteristiche degni di far
parte dell’Associazione «cittàcomune». I Soci Onorari devono accettare la nomina che è a tempo indeterminato, non sono soggetti al versamento di alcuna quota sociale e possono partecipare alla vita associativa con le stesse facoltà degli altri Soci. La qualifica di Socio Onorario può essere revocata dall’Assemblea Generale esclusivamente per le ragioni riportate nell’Art. 3 in ordine al rifiuto di un tesseramento.



Capo Terzo – Cariche Sociali


Art. 8 – Assemblea Generale
Organo fondamentale e sovrano dell’Associazione è l’Assemblea Generale dei Soci. L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci tesserati nell’anno solare, ha il compito di definire l’indirizzo dell’Associazione; eleggere ogni due anni il Comitato Direttivo, il Presidente e il Tesoriere; approvare o censurare l’operato del Comitato Direttivo, del Presidente e del Tesoriere in carica; approvare il bilancio, modificare lo Statuto con le modalità in esso previste; deliberare lo scioglimento dell’Associazione. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea e hanno pari diritto di voto. Non sono ammessi al voto unicamente i Soci che si sono tesserati nei trenta giorni antecedenti. L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all’anno. Il Comitato Direttivo ha il compito di fissare la data della riunione annuale avvisando i Soci con congruo anticipo. Ulteriori Assemblee Generali potranno essere disposte nel corso dell’anno dal Comitato Direttivo o essere richieste dai Soci. Qualora un quinto dei Soci richieda la convocazione dell’Assemblea il Comitato Direttivo la dovrà fissare entro i successivi quindici giorni. Viene tenuto un registro delle Assemblee nel quale vengono annotati gli argomenti, discussioni e le decisioni prese. L’elezione del Comitato Direttivo, del Presidente e del Tesoriere si svolgono a scrutinio segreto, ogni Socio avrà a disposizione un numero di preferenze comunque inferiore a quello dei Soci che devono essere eletti.


Art. 9 – Comitato Direttivo
Il Comitato, composto da quindici componenti eletti ogni due anni dall’Assemblea Generale più i soci eletti nelle assemblee delle Istituzioni Pubbliche, ha il compito di gestire l’Associazione e di prendere tutte le decisioni necessarie per il suo funzionamento. Il Comitato Direttivo nomina al suo interno un Coordinatore, che ha anche funzioni di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento. Principio fondamentale dell’Associazione «cittàcomune» è quello della rotazione delle cariche e del coinvolgimento di tutti i Soci. Fino alla nomina del primo Comitato Direttivo le funzioni saranno svolte dal comitato direttivo provvisorio previsto nell’Atto Costitutivo.


Art. 10 – Presidente e Tesoriere
Tra i componenti del Comitato Direttivo l’Assemblea Generale elegge ogni due anni il Presidente. Il Presidente è il rappresentante legale ed ha il compito di rappresentare l’Associazione all’esterno, di convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea Generale e del Comitato Direttivo, di garantire il rispetto dello Statuto e dei principi democratici nel corso delle attività dell’Associazione, esprime le posizioni politico-culturali dell’Associazione, si rapporta con i media, ha il compito di operare una sintesi tra le opinioni dei Soci e di garantire che le posizioni espresse rispettino la volontà della maggioranza. Il presidente non ha poteri superiori rispetto agli altri componenti del Comitato Direttivo al di fuori di quanto espressamente previsto nel presente articolo. Il presidente può essere sfiduciato e sostituito nel corso dell’anno dalla maggioranza assoluta dei partecipanti alle Assemblee. Anche il Tesoriere viene eletto ogni due anni dall’Assemblea Generale tra i componenti del Comitato Direttivo, deve gestire le risorse economiche dell’Associazione «cittàcomune», riscuotere i contributi associativi, fare fronte alle uscite, tenere un registro delle entrate e delle uscite e redigere il bilancio annuale, che viene discusso ed approvato nel corso dell’Assemblea Generale. Il Presidente e il Tesoriere presentano annualmente una relazione sul loro operato all’Assemblea Generale che si pronuncia in merito.



Capo Quarto – Ulteriori Disposizioni


Art. 11 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è finalizzato unicamente al perseguimento dello scopo sociale. Le risorse economiche saranno date da:

  • Quote associative e contributi dei Soci

  • Erogazioni liberali o donazioni di privati

  • Contributi, erogazioni, finanziamenti a fondo perduto concessi da enti pubblici e privati

  • Entrate derivanti dall’organizzazione di iniziative, dalla vendita di pubblicazioni, da attività di autofinanziamento

  • Altre entrate compatibili con le finalità dell’atto costitutivo e dello Statuto

Il patrimonio non potrà essere utilizzato in forme che prevedano la corresponsione di un interesse, né potrà essere ripartito tra i Soci in alcuna modalità e misura. Il patrimonio potrà essere viceversa utilizzato per il sostegno ad altre realtà associative che perseguano finalità analoghe o comunque non incompatibili con quelle dell’Associazione «cittàcomune».


Art. 12 – Modifiche dello Statuto
Lo Statuto potrà essere modificato unicamente dall’Assemblea Generale con una maggioranza qualificata di due terzi dei partecipanti.


Art. 13 – Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione «cittàcomune» si scioglierà qualora l’Assemblea Generale lo deliberi con il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti a condizione che il voto sia favorevole sia stato espresso dalla maggioranza assoluta dei Soci. Nel caso di scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere devoluto prioritariamente ad associazioni con analoghe finalità e comunque a fini di pubblica utilità. Il patrimonio non potrà essere in alcun modo essere ripartito tra i Soci.


Art. 14 – Norma Finale
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre disposizioni di legge in materia.

** aggiornato con le modifiche apportate dall'Assemblea Generale del 13 Marzo 2022

 

 


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