Capo Primo – Finalità e attività
Art. 1 – Associazione «cittàcomune»
E' stata costituita l’associazione politico-culturale «cittàcomune».
L’Associazione ha sede a Piacenza in via Borghetto 2/i.
L’Associazione non ha fini di lucro.
Art. 2 – Finalità e attività
Lo scopo che si propone l’Associazione è quello di contribuire al
dibattito culturale e politico attraverso la ricerca; la riflessione
teorica; il confronto dialettico con altre associazioni, partiti
politici e organizzazioni sindacali; l’organizzazione di iniziative
aperte alla cittadinanza; la pubblicazione, in proprio o unitamente
ad altri soggetti, di testi o riviste periodiche.
L’Associazione persegue lo sviluppo politico e culturale dei
cittadini che si richiamano ad ideali democratici e progressisti,
alla promozione dei diritti umani, al perseguimento di una migliore
organizzazione sociale, al rispetto di ogni etnia, religione ed
orientamento sessuale, alla difesa delle libertà individuali e
collettive, alla ricerca di un modello di sviluppo socialmente
giusto, economicamente equo ed ecologicamente sano. L’Associazione
politico culturale «cittàcomune» si propone di fornire il suo
contributo alla vita politica cittadina e alle fondamentali scelte
amministrative, interloquendo in modo critico con movimenti,
partiti, singoli esponenti operanti nelle istituzioni, sempre
anteponendo problemi e scelte concrete alle appartenenze, il bene
pubblico agli interessi particolari, la corresponsabilizzazione dei
cittadini al decisionismo autoreferenziale. L’Associazione
politico-culturale «cittàcomune» si riserva la possibilità di
partecipare a competizioni elettorali direttamente con una propria
lista o unitamente ad altre realtà, sempre muovendo dal fondamentale
presupposto che i Soci non sono vincolati da tale decisione e che la
mancata adesione alla lista elettorale non pregiudica in nessun modo
la partecipazione alle altre iniziative dell’Associazione.
Capo Secondo – Soci
Art. 3 – Principi
Tutti coloro che condividono gli scopi dell’Associazione possono
divenirne Soci tesserandosi e versando la relativa quota annuale. Il
Comitato Direttivo può rifiutare il tesseramento ad aspiranti nuovi
Soci o a Soci in precedenza tesserati unicamente nel caso questi
manifestino opinioni o compiano attività in palese contrasto con le
finalità dell’Associazione di cui all’art. 2. La persona a cui è
stato negato il tesseramento dal Comitato Direttivo può presentare
istanza all’Assemblea Generale che si esprime in merito con
decisione vincolante e definitiva. Non costituisce comunque causa
ostativa al tesseramento l’iscrizione o la partecipazione alle
attività di altre associazioni o partiti politici che si richiamano
a principi democratici come pure la partecipazione a competizioni
elettorali in liste con le medesime caratteristiche. I Soci
determinano su base paritaria le scelte e gli indirizzi
dell’Associazione. Non è prevista alcuna sanzione disciplinare a
carico dei Soci.
Art. 4 – Categorie di Soci e quota associativa
I Soci si suddividono in:
-
Soci
Fondatori – che consentono l’inizio delle attività
dell’Associazione e che conferiscono un contributo economico
sulla base delle loro possibilità
-
Soci
Sostenitori – per i quali è prevista una quota annuale di €
100,00
-
Soci
Ordinari – per i quali è prevista una quota annuale di € 50,00
-
Soci
Giovani – (studenti o comunque di età inferiore a 25 anni) per i
quali è prevista una quota annuale di € 20,00
-
Soci
Onorari – per i quali non è prevista una quota associativa
L’Assemblea
Generale annualmente e a maggioranza semplice stabilisce le quote
associative per l’anno successivo.
Art. 5 – Soci Fondatori
Soci Fondatori sono coloro che aderiscono all’Associazione entro
la prima Assemblea Generale. Dal momento in cui si è svolta la prima
Assemblea Generale, sono state elette le cariche sociali ed ha
inizio la regolare attività dell’Associazione la qualifica di Socio
Fondatore si converte automaticamente in quella di Socio Ordinario.
Art. 6 – Soci Sostenitori, Soci Ordinari, Soci Giovani
I Soci contribuiscono su base paritaria agli indirizzi
dell’Associazione, le diverse qualifiche rilevano esclusivamente ai
fini
della determinazione della quota associativa. Tutti i Soci possono
partecipare alle assemblee, hanno uguale diritto di voto e possono
essere eletti alle cariche sociali a prescindere dalla quota
associativa e dall’anzianità di iscrizione. Non hanno tali diritti
esclusivamente coloro che si sono tesserati nei trenta giorni
antecedenti alle assemblee. La quota di Socio si perde soltanto per
il mancato tesseramento o per il recesso che deve essere comunicato
per iscritto al Comitato Direttivo.
Art. 7 – Soci Onorari
L’Assemblea Generale può nominare ogni anno alcuni Soci Onorari,
riconoscendoli per le loro caratteristiche degni di far
parte dell’Associazione «cittàcomune». I Soci Onorari devono
accettare la nomina che è a tempo indeterminato, non sono soggetti
al versamento di alcuna quota sociale e possono partecipare alla
vita associativa con le stesse facoltà degli altri Soci. La
qualifica di Socio Onorario può essere revocata dall’Assemblea
Generale esclusivamente per le ragioni riportate nell’Art. 3 in
ordine al rifiuto di un tesseramento.
Capo Terzo – Cariche Sociali
Art. 8 – Assemblea Generale
Organo fondamentale e sovrano dell’Associazione è l’Assemblea
Generale dei Soci. L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci
tesserati nell’anno solare, ha il compito di definire l’indirizzo
dell’Associazione; eleggere ogni due anni il Comitato Direttivo, il
Presidente e il Tesoriere; approvare o censurare l’operato del
Comitato Direttivo, del Presidente e del Tesoriere in carica;
approvare il bilancio, modificare lo Statuto con le modalità in esso
previste; deliberare lo scioglimento dell’Associazione. Tutti i Soci
hanno diritto di partecipare all’Assemblea e hanno pari diritto di
voto. Non sono ammessi al voto unicamente i Soci che si sono
tesserati nei trenta giorni antecedenti. L’Assemblea Generale si
riunisce almeno una volta all’anno. Il Comitato Direttivo ha il
compito di fissare la data della riunione annuale avvisando i Soci
con congruo anticipo. Ulteriori Assemblee Generali potranno essere
disposte nel corso dell’anno dal Comitato Direttivo o essere
richieste dai Soci. Qualora un quinto dei Soci richieda la
convocazione dell’Assemblea il Comitato Direttivo la dovrà fissare
entro i successivi quindici giorni. Viene tenuto un registro delle
Assemblee nel quale vengono annotati gli argomenti, discussioni e le
decisioni prese. L’elezione del Comitato Direttivo, del Presidente e
del Tesoriere si svolgono a scrutinio segreto, ogni Socio avrà a
disposizione un numero di preferenze comunque inferiore a quello dei
Soci che devono essere eletti.
Art. 9 – Comitato Direttivo
Il Comitato, composto da quindici componenti eletti ogni
due anni
dall’Assemblea Generale più i soci eletti nelle assemblee delle
Istituzioni Pubbliche, ha il compito di gestire l’Associazione e di
prendere tutte le decisioni necessarie per il suo funzionamento. Il
Comitato Direttivo nomina al suo interno un Coordinatore, che ha
anche funzioni di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o
di temporaneo impedimento. Principio fondamentale dell’Associazione
«cittàcomune» è quello della rotazione delle cariche e del
coinvolgimento di tutti i Soci. Fino alla nomina del primo Comitato
Direttivo le funzioni saranno svolte dal comitato direttivo
provvisorio previsto nell’Atto Costitutivo.
Art. 10 – Presidente e Tesoriere
Tra i componenti del Comitato Direttivo l’Assemblea Generale elegge
ogni due anni il Presidente. Il Presidente è il rappresentante
legale ed ha il compito di
rappresentare l’Associazione all’esterno, di convocare e presiedere
le riunioni dell’Assemblea Generale e del Comitato Direttivo, di
garantire il rispetto dello Statuto e dei principi democratici nel
corso delle attività dell’Associazione, esprime le posizioni
politico-culturali dell’Associazione, si rapporta con i media, ha il
compito di operare una sintesi tra le opinioni dei Soci e di
garantire che le posizioni espresse rispettino la volontà della
maggioranza. Il presidente non ha poteri superiori rispetto agli
altri componenti del Comitato Direttivo al di fuori di quanto
espressamente previsto nel presente articolo. Il presidente può
essere sfiduciato e sostituito nel corso dell’anno dalla maggioranza
assoluta dei partecipanti alle Assemblee. Anche il Tesoriere viene
eletto ogni due anni dall’Assemblea Generale tra i componenti del
Comitato Direttivo, deve gestire le risorse economiche
dell’Associazione «cittàcomune», riscuotere i contributi
associativi, fare fronte alle uscite, tenere un registro delle
entrate e delle uscite e redigere il bilancio annuale, che viene
discusso ed approvato nel corso dell’Assemblea Generale. Il
Presidente e il Tesoriere presentano annualmente una relazione sul
loro operato all’Assemblea Generale che si pronuncia in merito.
Capo Quarto – Ulteriori Disposizioni
Art. 11 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è finalizzato unicamente al
perseguimento dello scopo sociale. Le risorse economiche saranno
date da:
-
Quote
associative e contributi dei Soci
-
Erogazioni liberali o donazioni di privati
-
Contributi, erogazioni, finanziamenti a fondo perduto concessi
da enti pubblici e privati
-
Entrate
derivanti dall’organizzazione di iniziative, dalla vendita di
pubblicazioni, da attività di autofinanziamento
-
Altre
entrate compatibili con le finalità dell’atto costitutivo e
dello Statuto
Il patrimonio non potrà essere utilizzato in forme che prevedano la
corresponsione di un interesse, né potrà essere ripartito tra i Soci
in alcuna modalità e misura. Il patrimonio potrà essere viceversa
utilizzato per il sostegno ad altre realtà associative che
perseguano finalità analoghe o comunque non incompatibili con quelle
dell’Associazione «cittàcomune».
Art. 12 – Modifiche dello Statuto
Lo Statuto potrà essere modificato unicamente dall’Assemblea
Generale con una maggioranza qualificata di due terzi dei
partecipanti.
Art. 13 – Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione «cittàcomune» si scioglierà qualora l’Assemblea
Generale lo deliberi con il voto favorevole di almeno tre quarti dei
partecipanti a condizione che il voto sia favorevole sia stato
espresso dalla maggioranza assoluta dei Soci. Nel caso di
scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere devoluto
prioritariamente ad associazioni con analoghe finalità e comunque a
fini di pubblica utilità. Il patrimonio non potrà essere in alcun
modo essere ripartito tra i Soci.
Art. 14 – Norma Finale
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto si
applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre
disposizioni di legge in materia.
** aggiornato con le modifiche apportate dall'Assemblea
Generale del 13 Marzo 2022