chi siamo

           


 

Atto costitutivo

 

 

  1. Viene costituita con il presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, un’Associazione politico-culturale denominata «cittàcomune».

  2. L’Associazione ha sede a Piacenza in via Borghetto 2/i

  3. L’Associazione non ha fini di lucro.

  4. Lo scopo che si propone l’Associazione è quello di contribuire al dibattito culturale e politico attraverso la ricerca; la riflessione teorica; il confronto dialettico con altre associazioni, partiti politici e organizzazioni sindacali; l’organizzazione di iniziative aperte alla cittadinanza; la pubblicazione, in proprio o unitamente ad altri soggetti, di testi o riviste periodiche.

  5. L’Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto.

  6. Il patrimonio dell’Associazione è finalizzato unicamente al perseguimento dello scopo sociale. Le risorse economiche deriveranno dalle quote associative e contributi dei soci, da erogazioni liberali o donazioni di privati, da contributi, erogazioni, finanziamenti a fondo perduto concessi da enti pubblici e privati, da entrate derivanti dall’organizzazione di iniziative, dalla vendita di pubblicazioni, da attività di autofinanziamento e da altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione.

  7. Sono Soci dell’Associazione «cittàcomune» tutti coloro che ne fanno richiesta e che versano la relativa quota. L’adesione all’Associazione comporta la condivisione dello scopo e degli ideali della stessa. Nello Statuto sono elencate le varie tipologie di Soci, vengono previste le modalità di adesione nonché i casi, straordinari, in cui l’adesione può essere rifiutata.

  8. Le cariche associative e le modalità di nomina sono previste dallo Statuto. Nel periodo che intercorre tra la data odierna e la prima Assemblea Generale dell’associazione i sottoscritti si costituiscono in comitato direttivo provvisorio che avrà pieni poteri. L’Assemblea Generale dovrà tenersi entro novanta giorni.

  9. L’Associazione si costituisce a tempo indeterminato. Cause, modalità e conseguenze dello scioglimento sono previste dallo Statuto.

  10. Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

 

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